Quanto valgono le ferie che non hai preso
Alla fine del rapporto i giorni residui vanno pagati. Qui calcoli quanto, anche se hai lavorato solo qualche mese.
- Art. 10 D.Lgs. 66/2003
- Norme verificate il 5 settembre 2026
- I numeri che inserisci restano nel tuo browser
Domande frequenti
Il datore può pagarmi le ferie invece di farmele fare?
Ho fatto quattro contratti a termine in un anno. Come funziona?
Le ferie si perdono se non le prendo entro l'anno?
Perché il netto è indicato come stima e non come cifra esatta?
ROL, permessi ed ex festività rientrano in questo calcolo?
Come è calcolato
Norme verificate il .
Diritto. Le ferie annuali retribuite sono garantite dall'art. 36 comma 3 della Costituzione, che le dichiara irrinunciabili, e dall'art. 2109 del Codice Civile. L'art. 10 del D.Lgs. 66/2003 fissa il minimo in quattro settimane l'anno, in attuazione della direttiva europea 2003/88/CE.
Quando si pagano. Durante il rapporto di lavoro le quattro settimane minime non possono essere sostituite da denaro. Alla cessazione del rapporto, invece, i giorni maturati e non goduti vanno liquidati come indennità sostitutiva.
Importo. Quota giornaliera moltiplicata per i giorni residui. La quota giornaliera si ricava dividendo la retribuzione mensile lorda per il divisore previsto dal contratto collettivo, di norma 26. Poiché il divisore cambia da contratto a contratto, qui è un parametro che imposti tu.
Maturazione. Un dodicesimo del monte ferie annuo per ogni mese utile, con la regola dei quindici giorni diffusa nella contrattazione collettiva.
Tassazione. L'indennità è reddito da lavoro dipendente ordinario: subisce i contributi previdenziali e concorre all'IRPEF del mese in cui viene erogata, con detrazioni e addizionali ordinarie. Per questo il lordo è esatto e il netto è una stima.
Cosa questo strumento non fa. Non calcola permessi ROL, ex festività e banca ore, che sono istituti contrattuali con regole proprie. Non conosce il monte ferie del tuo CCNL né le maggiorazioni per anzianità, non gestisce il part time verticale, e non verifica quali assenze abbiano interrotto la maturazione. È una stima: fa fede il cedolino.
Fonti. Art. 36 comma 3 della Costituzione; art. 2109 del Codice Civile; art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66; direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.